Accantonamento meramente formale del fondo contenzioso: il warning della Corte dei conti

È contrario ai principi contabili la quantificazione del fondo contenzioso “al solo fine di adempiere al prescritto punto 5.2 lettera h) del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. n. 118/2011” e senza alcuna valutazione del rischio di una eventuale maggiore spesa rispetto alle obbligazioni assunte: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 4/2024, depositata lo scorso 23 gennaio.

I giudici contabili hanno anche stigmatizzato il mantenimento puramente formale e senza una sostanziale valutazione dei residui passivi per le spese legali, affermando che “la contabilizzazione delle spese legali, effettuata dal Comune secondo un’ottica solo formalmente volta all’adempimento della normativa di riferimento, e il mantenimento dei relativi residui passivi, in assenza di apposita ricognizione finalizzata alla valutazione dell’impatto finanziario derivante dal rischio di contenzioso legale, risultano in frizione con i principi contabili delineati nell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 5.2 lettere g) e h), con il rischio di peggiorare i risultati della gestione, incidendo sulla veridicità del risultato di amministrazione sostanziale e sugli equilibri di bilancio, aspetto che potrebbe compromettere la sana gestione finanziaria dell’Ente”.

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