Importo costante della cassa vincolata per un quinquennio: il warning della Corte dei conti

Considerata la natura della cassa vincolata, appare quantomeno inverosimile che il relativo importo rimanga costante per un quinquennio: è quanto evidenziato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 1/2024, depositata lo scorso 23 gennaio, che ha esaminato il caso di un comune che, negli ultimi cinque esercizi, non aveva mai avuto alcuna variazione nell’importo della cassa vincolata.

Come è noto, il corretto avvio del nuovo sistema contabile disciplinato dal d. lgs n. 118 del 2021 prevedeva, appunto, tra i vari adempimenti, la corretta determinazione della cassa vincolata. Le indicazioni contenute nel paragrafo 10.6 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al d.lgs. n. 118 del 2011), risultano, infatti, funzionali all’applicazione del nuovo sistema contabile della contabilità armonizzata anche sotto il profilo della cassa, oltre che della competenza.

La quantificazione della giacenza vincolata, da effettuarsi a carico del responsabile finanziario a partire dal 1° gennaio 2015, viene comunque aggiornata ogni anno, in quanto le entrate vincolate (e le conseguenti spese), sono oggetto di continue movimentazioni contabili.

L’art 195 del TUEL pone, inoltre, vari limiti quantitativi e procedimentali all’utilizzo delle risorse vincolate giacenti in cassa, in quanto, pur ammettendo delle deroghe al vincolo di destinazione, l’esigenza fondamentale è che le stesse risorse non siano distolte dalla loro originaria destinazione (impressa dalla legge o dalla volontà di terzi finanziatori). Da ciò deriva, quindi, la necessità che i movimenti di utilizzo e di reintegro delle somme vincolate siano oggetto di registrazione contabile secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria.

A tal fine, l’art. 180, comma 3, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) prescrive, alla lett. d), che l’ordinativo di incasso riporti, fra le altre annotazioni, “gli eventuali vincoli di destinazione delle entrate derivanti da legge, da trasferimenti o da prestiti”; allo stesso modo, il successivo art. 185, comma 2 impone, alla lett. i), che anche i mandati di pagamento attestino “il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione stabiliti per legge o relativi a trasferimenti o ai prestiti”.

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