Come ricordato recentemente dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 1/2024, depositata lo scorso 23 gennaio, il fondo pluriennale vincolato rappresenta un saldo finanziario, formato da risorse accertate in esercizi precedenti e destinate al finanziamento di spese già impegnate dell’ente, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è stata accertata la correlata entrata. Tale saldo assicura la copertura finanziaria di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, in applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata di cui all’allegato 1 al d.lgs. n. 118/2011, e mostra la distanza temporale intercorrente tra il momento in cui sono stati acquisiti i finanziamenti e il loro effettivo impiego (Corte Costituzionale, sent. n. 101/2018).
Ancor più nello specifico, il FPV è formato da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate negli esercizi precedenti a quelli in cui sono state imputate le corrispondenti spese. Se si prende, poi, quale riferimento il bilancio di previsione, il FPV registrato nella parte delle spese è composto da una quota di risorse accertate negli esercizi precedenti a copertura di spese già impegnate, ma imputate agli esercizi successivi a quello cui si riferisce il bilancio, e da una quota di risorse che si prevede saranno accertate nell’esercizio di competenza a copertura delle spese che saranno impegnate nel corso dell’esercizio cui si riferisce il bilancio, ma imputate agli esercizi successivi.
Il FPV iscritto nella parte entrata, sia di parte corrente che in c/capitale, è determinato dalla somma delle risorse accantonate nei singoli programmi nella parte spesa del bilancio dell’esercizio precedente; invero, le scritture contabili in punto di FPV devono esporre una esatta corrispondenza e una continuità di valori.
Durante la gestione, sulla base dei risultati di bilancio a rendiconto, viene definito l’ammontare del FPV da contabilizzare nella parte entrata del primo esercizio del bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il FPV di entrata rappresenta la relativa copertura.
Arrivando alla fase della rendicontazione, il fondo in discorso viene determinato a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, e non si crea se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato non sono state impegnate. In questo caso tali risorse confluiranno nell’avanzo di amministrazione, parte vincolata.
L’Ente deve essere in grado di stabilire la composizione del FPV e le relative fonti che lo alimentano, distinte tra quote di parte corrente e di parte capitale. Infatti, al rendiconto deve essere allegato un apposito prospetto che evidenzi la corrispondenza tra l’importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi, con distinzione della quota di parte corrente e di parte capitale e tenuto conto delle eccezioni previste per le procedure in corso per l’affidamento dei lavori.
In base al principio della competenza finanziaria potenziata, il FPV rappresenta uno strumento di programmazione e previsione delle spese correnti e di investimento, al fine di evidenziare, con trasparenza e attendibilità, il procedimento di impiego delle risorse che involgono un periodo di tempo che supera l’esercizio di competenza. Nello specifico giova ricordare, con riguardo alle spese di investimento, che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul programma triennale con relativo elenco annuale, e in base alla normativa vigente, si prevede anche la redazione di un apposito cronoprogramma per ciascuna spesa di investimento inclusa nella programmazione.
Qualora nel corso della gestione dell’esercizio (e dei successivi), l’andamento dello stato di avanzamento dei lavori fosse differente rispetto a quello previsto nel crono programma, sarà necessario aggiornarlo, adottando le correlate variazioni al bilancio di previsione, al fondo pluriennale vincolato connesso all’investimento con connessa reimputazione degli impegni assunti in misura differente rispetto alle previsioni contenute nel cronoprogramma aggiornato; tali variazioni devono riguardare gli stanziamenti di tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione a scorrimento e le reimputazioni devono involgere tutti gli esercizi considerati nel cronoprogramma.