Mancata dichiarazione del possesso della certificazione di qualità: attivabile il soccorso istruttorio

Attivabile il soccorso istruttorio se il concorrente ha dimenticato di dichiarare il possesso della certificazione di qualità: è quanto affermato dal TAR Lazio, Roma, sez. II, nella sent. 5 gennaio 2024, n. 241.

Nel caso di specie, secondo i giudici, il soccorso istruttorio è stato legittimamente esperito in relazione ad una omissione della dichiarazione relativa ai requisiti amministrativi di ammissione alla gara allo scopo di ottenerne l’integrazione ed il completamento, in conformità alle previsioni di cui all’art. 83, comma 9, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ai sensi del quale “Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all’articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa”.

Il soccorso istruttorio integrativo persegue, dunque, la finalità di garantire la massima partecipazione alle gare di appalto anche nell’interesse delle stazioni appaltanti, che potrebbero perdere l’opportunità di selezionare il concorrente migliore per vizi procedimentali facilmente emendabili quali – come nel caso di cui si discorre – la mancanza di dichiarazioni afferenti ai requisiti di partecipazione (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 agosto 2022, n. 6786).

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