La corretta contabilizzazione dei flussi di cassa relativi alle entrate a specifica destinazione, come previsto rispettivamente dall’art. 180 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) per le modalità di riscossione e dall’art. 195 per il loro successivo utilizzo, non consiste nella sola constatazione ex post della effettiva copertura in termini di cassa delle spese sostenute, e dunque omissibile nelle ipotesi di integrale e immediato utilizzo degli importi stessi, ma prevede una continua e puntuale rilevazione della cassa vincolata nel corso della gestione, al fine di verificare costantemente il rispetto delle norme ed il mantenimento dell’equilibrio della cassa, distintamente per le sue componenti libera e vincolata: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 322/2023, depositata lo scorso 29 dicembre.
Nel caso specifico, i giudici hanno stigmatizzato il comportamento del Comune che non aveva data corretta evidenza e contabilizzazione dei proventi da sanzioni pecuniarie al Codice della strada, dei contributi agli investimenti da parte di Amministrazioni Pubbliche (Stato, Regione) e, infine, dei trasferimenti emergenziali da Covid-19. La natura destinata di queste tipologie di entrata avrebbe richiesto un’alimentazione della cassa vincolata, con evidenza delle giacenze al 31.12 di ciascun esercizio.
Le somme caratterizzate da uno specifico vincolo “di scopo” espressamente previsto da una norma di legge devono confluire nella cassa vincolata (oltre che essere vincolate nel risultato di amministrazione), nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 180, comma 3, lett. d), all’art. 185, comma 2, lett. i) e agli artt. 195 e 222 del TUEL.
In merito si richiama il punto 10 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4/2), che disciplina la contabilizzazione dell’utilizzo degli incassi vincolati degli enti locali, ove al punto 10.2 è specificato che “nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell’ente nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli articoli 180, comma 3, lettera d), e 185, comma 2, lettera i), del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell’ente in parte libera e parte vincolata”.
L’esigenza di non distogliere dalla loro originaria destinazione le somme vincolate giacenti n cassa emerge, infine, dalle “Linee di indirizzo in tema di gestione di cassa delle entrate vincolate e destinate” della deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 31/2015/INPR, confermata dalla n. 17/SEZAUT/2023/QMIG .
La riportata normativa contiene anche una prescrizione finalizzata a garantire l’indicazione da parte degli enti, nel corso della gestione, della natura vincolata o libera degli incassi e dei pagamenti che consenta al tesoriere di distinguere la liquidità in parte libera e parte vincolata. Ciò sarà rilevante sia in relazione all’utilizzo delle entrate vincolate, sia per consentire, a fine esercizio, al tesoriere di avere contezza della sussistenza e della consistenza della cassa vincolata dell’ente.