Soccorso istruttorio nel caso di cauzione provvisoria: i rigidi paletti della giurisprudenza

L’operatore economico è legittimato a rimanere in gara nel solo caso in cui la cauzione provvisoria presentata in sanatoria o la dichiarazione di impegno alla prestazione di garanzia definitiva siano riferibili a data anteriore alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, pena la violazione della par condicio tra tutti i concorrenti che si realizzerebbe nel caso in cui venisse ad uno di essi consentita la presentazione di una cauzione provvisoria o di una dichiarazione di impegno al rilascio di garanzia definitiva formatasi in data successiva a tale momento: è quanto ribadito dal TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez. I, nella sent. 12 gennaio 2024, n. 23, richiamando un noto orientamento (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. 26 gennaio 2021, n. 804; sen. 16 gennaio 2020, n. 399 e sent. 4 dicembre 2019, n. 8296).

Il soccorso istruttorio è utilizzabile, dunque, solo per l’integrazione della documentazione già prodotta in gara e al fine di dimostrare un impegno assunto prima della scadenza del termine per presentare l’offerta ovvero di sopperire all’incompletezza o irregolarità della cauzione prodotta.

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