Legittima la clausola che consente la proroga dell’appalto nei “casi contemplati dall’ordinamento”

Come è noto, l’art. 106, comma 11, del previgente Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) dispone che “La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Secondo il TAR Molise, sez. I, sent. 11 gennaio 2024, n. 11, la clausola del bando di gara secondo cui la proroga è possibile nei “casi contemplati dall’ordinamento” ricomprende senza dubbio la norma appena citata e riportata: detta disposizione, per poter trovare applicazione, richiede semplicemente che la relativa fattispecie di prorogabilità del contratto sia prevista nei documenti di gara. E non pare dubbio che i documenti di gara, esprimendo la possibilità di proroga “nei casi contemplati dalla legge”, contengano una previsione sufficiente ad integrare la condizione richiesta per l’applicazione dell’art. 106, comma 11, poc’anzi citato.

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