La dichiarazione di dissesto di un ente locale preclude le azioni esecutive e assoggetta a procedura liquidatoria tutte le obbligazioni derivanti da fatti o atti intervenuti prima della dichiarazione di dissesto, anche se tali obbligazioni siano state liquidate in via definitiva solo successivamente: è quanto ribadito dal TAR Calabria, Reggio Calabria, nella sent. 5 gennaio 2023, n. 15.
Di conseguenza, secondo i giudici reggini, il divieto di azioni esecutive individuali (e l’estinzione dei giudizi promossi) riguarda anche i giudizi di esecuzione di giudicati che si siano formati successivamente alla dichiarazione di dissesto ma per fatti o atti anteriori alla dichiarazione medesima. Ed invero, l’art. 252 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), come interpretato dall’art. 5 del DL n. 80/2004, convertito con la Legge n. 140/2004, nell’individuare la gestione di competenza dell’organismo straordinario di liquidazione di ente locale dissestato, consegna alla titolarità dell’OSL tutti i fatti gestionali, la cui origine si riconduca sino all’approvazione del rendiconto di cui all’art. 256 del TUEL.