Legge di bilancio 2024: i patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale

I commi da 470 a 474 dell’art. 1 del “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” (Legge n. 213 del 30 dicembre 2023), ritornano sui patti con i Comuni per favorire il riequilibrio finanziario e strutturale.

Il comma 470 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’Interno, un fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, dal 2024 al 2033, da ripartire tra i comuni che sottoscrivono un accordo per il ripiano del disavanzo o del debito con il Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 50 del 2022 (art. 43, commi 2-8).

Ai sensi della norma citata, sono interessati i comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo di amministrazione pro-capite superiore a € 500 e i comuni capoluoghi di città metropolitana o di provincia con un debito pro-capite superiore a € 1.000, sulla base del rendiconto dell’anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

Il riparto del fondo è effettuato con decreto del Ministro dell’Interno, entro il 31 marzo 2024, in proporzione all’onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2023, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa.

Il contributo non può eccedere, per ogni anno, la somma della quota annuale di ripiano del disavanzo e del rimborso annuale della quota capitale del debito finanziario, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidità e di cassa (comma 471).

Il contributo erogato annualmente è vincolato prioritariamente al ripiano della quota annuale del disavanzo e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le quote capitali annuali di ammortamento dei debiti finanziari (comma 472).

Il contributo si aggiunge agli effetti delle misure inserite nell’accordo di cui all’art. 43, commi 2 e 8, del decreto-legge n. 50 del 2022 ai fini del ripiano anticipato del disavanzo e non viene assegnato per quelle annualità che non sono ricomprese nell’arco temporale di durata dell’accordo (comma 473).

Dal 2025 l’effettiva erogazione annuale del contributo è condizionata alla positiva verifica, da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell’interno, del rispetto degli indicatori del cronoprogramma allegato all’accordo relativi all’esercizio precedente e della riduzione del disavanzo di amministrazione accertato in sede di approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente (comma 474).

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