Controllo di regolarità amministrativa e contabile: no all’estrazione casuale semplice

Gli atti da sottoporre al controllo di regolarità amministrativa e contabile non devono essere individuati con il metodo dell’estrazione casuale semplice: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 115/2023/VSGC, depositata lo scorso 19 dicembre.

Come osservato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 23/SEZAUT/2019/INPR, l’Ente deve adottare motivate tecniche di campionamento in conformità all’art. 147-bis, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), che tendano a realizzare una selezione degli atti ragionata e non del tutto casuale, anche in funzione degli esiti del controllo di regolarità amministrativo e contabile e del controllo di gestione.

La tesi dei giudici contabili sardi è presente anche in altre sezioni regionali della Corte dei conti: ad esempio, la sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 130/2022/VCGC, aveva già avuto modo di affermare che non appariva un criterio adeguato di campionamento quello di sottoporre a controllo successivo le determine attraverso un mero sorteggio, non potendosi pretermettere specifici fattori di rischio, anche legati a fenomeni di corruzione, che caratterizzano maggiormente taluni provvedimenti rispetto ad altri.

 

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