Proroga elaborazione delle aliquote IMU tramite l’apposito Prospetto: le indicazioni del MEF

Con un comunicato pubblicato lo scorso 30 novembre (https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/.galleries/Documenti/Fiscalita-locale/Comunicato_30_novembre_2023.pdf), il MEF ha fornito indicazioni in merito alla proroga all’anno di imposta 2025 dell’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU tramite l’elaborazione del Prospetto di cui all’art. 1, commi 756 e 757, della Legge n. 160/2019.

Come è noto, l’obbligo in discorso, accedendo all’applicazione informatica disponibile nel Portale del federalismo fiscale, decorre dall’anno di imposta 2025, ai sensi di quanto previsto dall’art. 6-ter del DL n. 132/2023 (Decreto Milleproroghe), convertito, con  modificazioni, dalla Legge n. 170/2023.

Conseguentemente, l’applicazione informatica denominata “Gestione IMU” con cui i comuni possono individuare le fattispecie in base alle quali diversificare le aliquote dell’IMU nonché elaborare e trasmettere il relativo Prospetto – aperta ai comuni all’interno dell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, in esito all’entrata in vigore del decreto 7 luglio 2023, a decorrere dal 22 settembre 2023 – resterà a disposizione dei comuni, ai fini del proseguimento della fase sperimentale (che indicherà il 2024 come anno di compilazione), volta a simulare l’elaborazione del Prospetto.

Il MEF ha evidenziato che l’obbligo di utilizzare l’applicazione informatica per l’approvazione del Prospetto decorre solo dall’anno di imposta 2025 e, pertanto, i Prospetti inseriti durante la fase sperimentale non avranno alcuna valenza.

Per l’anno di imposta 2024, quindi, i comuni devono continuare a trasmettere la delibera di approvazione delle aliquote dell’IMU secondo le modalità sinora utilizzate, previste dall’art. 13, commi 15 e 15-bis, del DL n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, vale a dire tramite l’inserimento del testo della delibera stessa nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Ne deriva che, per l’anno 2024, non vige l’obbligo di diversificare le aliquote dell’IMU utilizzando le fattispecie individuate nel decreto del 7 luglio 2023 e che, in mancanza di una delibera approvata e pubblicata nei termini di legge, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, le aliquote vigenti nell’anno di imposta 2023.

Sono state, inoltre, ripubblicate le “Linee guida per l’elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell’IMU”, che sono state aggiornate rispetto a quelle allegate al comunicato del 21 settembre 2023.

Il MEF ha precisato, infine, che nei confronti dei comuni appartenenti alla regione Friuli-Venezia Giulia e alle province autonome di Trento e di Bolzano – vigendo, rispettivamente, le norme di cui alla legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, istitutiva dell’imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), alla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, relativa all’Imposta immobiliare semplice (IMIS), e alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, sull’imposta municipale immobiliare (IMI) – non trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge n. 160/2019 in materia di IMU e, quindi, non sussiste l’obbligo di redigere la delibera tramite l’elaborazione del Prospetto.

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