Contributo oneri segretari comunali e personale PNRR: i chiarimenti del Dipartimento della Funzione Pubblica

Con un comunicato dello scorso 27 novembre, il Ministero dell’Interno d’intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno reso disponibili le FAQ contenenti i chiarimenti sull’assegnazione del contributo a copertura degli oneri sostenuti sia per l’assunzione del personale PNRR di cui all’art. 31-bis, comma 5, del DL. n. 152/2021, sia per i segretari comunali, ai sensi dell’art. 1, comma 828, della Legge n. 197/2022.

In particolare, per quanto concerne il contributo riconosciuto per il personale PNRR, è stato chiarito che dette risorse non possono finanziare:

  • gli incarichi conferiti ai segretari comunali;
  • l’assunzione di personale da destinare all’attuazione di un progetto diverso rispetto a quello autorizzato o per incrementare le ore del personale già in servizio presso l’ente;
  • le assunzioni con contratto a tempo determinato di personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità, non utilizzato in una determinata annualità, per incrementare la spesa nell’anno successivo.

Per quanto concerne, invece, il contributo per i segretari, fra l’altro, è stato precisato che:

  • nel caso in cui un Ente abbia presentato domanda per il contributo come sede di segreteria vacante non convenzionata e risulti nell’elenco dei beneficiari, ai fini del mantenimento del contributo, non è possibile entrare in una convenzione di segreteria già esistente costituita anche con Enti con più di 5.000 abitanti, mentre è possibile entrare in una convenzione di segreteria con Enti con meno di 5.000 abitanti;
  • nel caso in cui un Ente convenzionato, rientrante nell’elenco dei beneficiari, decida, successivamente all’erogazione del contributo, di sciogliersi o di aderire ad altra convenzione, continua a mantenere il beneficio attribuito in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria;
  • nel caso in cui un comune appartenente ad una convenzione decida di aderire ad altra convenzione, sarà tenuto a restituire l’eventuale eccedenza, qualora l’appartenenza alla nuova convenzione importi un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito;
  • il comune beneficiario del finanziamento in quale caso ha l’obbligo di restituire la quota di contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, l’ente non provveda alla nomina di un nuovo segretario.

Per il dettaglio si rinvia al seguente link: https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/notizie/comunicato-del-27-novembre-2023.

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