È legittima la decisione del Consiglio Comunale di revocare il revisore dei conti che reiteratamente invia in ritardo i questionari relativi ai rendiconti, non svolge le verifiche di cassa e si reca presso gli uffici comunali solo occasionalmente (nel caso specifico, tre volte in due anni): è quanto affermato dal TAR Campania, Napoli, sez. IV, sent. 7 novembre 2023, n. 6118.
I giudici hanno evidenziato che, ai fini dell’integrazione di un inadempimento rilevante ex art. 235, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), norma che espressamente consente la revoca per inadempimento del revisore, deve riscontrarsi una condotta che pregiudichi il regolare andamento e funzionamento interno dell’ente locale, indipendentemente da rilievi esterni della magistratura contabile.
La mancata trasmissione entro i termini prescritti di relazione – questionari costituisce di per sé una grave violazione di un preciso obbligo, a prescindere dalla attivazione di specifici rimedi propulsivi volti a superare eventuali situazioni di inerzia del soggetto responsabile; analoghe considerazioni vanno rese in riferimento agli addebiti che attengono al mancato svolgimento delle verifiche di cassa e alla marginale presenza in loco del revisore.
Peraltro, il provvedimento di revoca è espressione di discrezionalità dell’ente, di talché, ai fini della sua legittimità, è sufficiente che la motivazione, oltre a dover essere completa ed adeguata, non sia viziata da eccesso di potere od illogicità nella valutazione delle inadempienze, la cui gravità va apprezzata complessivamente (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, sent. n. 2785/2018).