Allegazione dell’offerta tecnica in luogo di quella economica: legittima l’esclusione dalla gara

È legittima la decisione della stazione appaltante di escludere dalla gara telematica il concorrente che, per errore a lui stesso imputabile, ha caricato sulla piattaforma l’offerta tecnica in luogo di quella economica: è quanto affermato dal TAR Piemonte, sez. I, nella sent. 27 ottobre 2023, n. 842.

Nel caso specifico, l’allegazione del documento sbagliato era stata causata dal non corretto utilizzo delle fasi di salvataggio e validazione dei documenti.

Come ricordato dai giudici torinesi, con specifico riferimento alle procedure amministrative telematiche, la giurisprudenza ha “affermato il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e soggetto procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio, per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/Amministrazione” (ex multis: TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 16 giugno 2022, n. 8038).

Ne consegue che neppure poteva essere attivato il soccorso istruttorio, visto che tale strumento non può essere giustificato “nei casi in cui confligge con il principio generale di autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che in presenza di una previsione chiara e dell’inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso) l’invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio, che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente” (TAR Abruzzo, L’Aquila, sez. I, sent. 3 agosto 2023, n. 413); inoltre, “La P.A. […] non è tenuta a sostituirsi agli operatori economici che, a causa di una condotta negligente, non hanno rispettato le condizioni poste dal bando di gara” (TAR Campania, Napoli, sez. I, sent. 21 ottobre 2022, n. 6527).

 

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