Il mantenimento nel rendiconto di residui attivi inesigibili o insussistenti è contrario ai fondamentali principi di certezza, veridicità e attendibilità del bilancio: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Liguria, nella delib. n. 113/2023/PRSP, depositata lo scorso 19 ottobre.
L’attività di riaccertamento dei residui è, difatti, strettamente legata alla quantificazione del risultato di amministrazione e costituisce, da ultimo, un adempimento obbligatorio per legge, caratterizzato da un’azione propulsiva e di coordinamento da parte del responsabile del servizio finanziario che deve coinvolgere tutti i dirigenti/responsabili di servizio, i quali sono tenuti ad attestare chiaramente le ragioni del mantenimento in bilancio di tali poste e, quindi, a motivarne espressamente il mancato stralcio.
L’indebito mantenimento dei residui attivi determina l’inaffidabilità del risultato di amministrazione, con il rischio concreto della mancata emersione di un disavanzo.