Comune in stato di dissesto: niente giudizio di ottemperanza

Secondo quanto previsto dall’art. 248, comma 2, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), a seguito della dichiarazione dello stato di dissesto dell’ente locale, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’organo straordinario di liquidazione.

Conseguentemente, come ricordato recentemente dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, nella sent. 17 ottobre 2023, n. 1272, non può essere accolta la richiesta di ottemperanza che abbia ad oggetto provvedimenti giurisdizionali recanti condanna dell’ente locale al pagamento di somme di denaro, essendo il giudizio di ottemperanza equiparabile a quello di esecuzione e, pertanto, rientrante nell’ambito di applicazione del citato art. 248, comma 2 (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 2 maggio 2023, n. 4372).

A tutela del principio della par condicio dei creditori, perciò, ne discende l’inammissibilità del ricorso di ottemperanza.

 

 

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