Invito al gestore uscente in ragione della particolare struttura del mercato e dell’assenza di alternative

Secondo un recente parere del Supporto Giuridico del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, pubblicato lo scorso 29 giugno, non è corretto procedere all’adozione di un regolamento interno da parte della stazione appaltante per disciplinare in generale le ipotesi (ad esempio, avviso con risposta di un numero scarso di operatori) in cui è possibile invitare il gestore uscente in deroga al principio di rotazione.

Come è noto, infatti, l’art. 49, comma 4, del nuovo Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 36/2023) dispone che “In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

La Relazione Illustrativa al Codice, p. 73, prevede che, nel caso di interesse, “ai fini della deroga al principio di rotazione, i requisiti previsti dal comma 4 dell’art. 49 debbano essere concorrenti e non alternativi tra loro”. Emerge, allora, che la stazione appaltante può derogare al principio di rotazione motivando in relazione ai requisiti tutti di cui all’art. 49, comma 4, in esplicazione della discrezionalità amministrativa. La disposizione in esame impone una verifica concreta e specifica, come emerge dalla formula di apertura della disposizione: ne consegue che un regolamento interno rischia di contrastare con quanto previsto dalla norma determinando condizioni generali e astratte ed omettendo verifiche specifiche e concrete, come ivi richiesto.

Il parere è consultabile al seguente link: (https://www.serviziocontrattipubblici.org/supportogiuridico/dettaglio_p.asp?id=2084)

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