Se il titolare di una struttura ricettiva (nel caso specifico, un b&b) stipula una convenzione con il Comune per offrire alloggi temporanei a famiglie in difficoltà economica, non può trovare applicazione l’imposta di soggiorno deliberata dall’ente locale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per le Marche, nella sent. n. 65/2023, depositata lo scorso 28 settembre, che ha dato rilevanza al diverso utilizzo della struttura (ossia, non utilizzo turistico ma per scopi di natura sociale, a seguito di regolare convenzione con il Comune).
Da tale situazione, secondo i giudici, deve trarsi un’ulteriore conseguenza: il titolare della struttura non riveste il ruolo di agente contabile per la riscossione dell’imposta e, conseguentemente, non è nemmeno tenuto a presentare il conto giudiziale.