Il nuovo processo di bilancio delle province e delle città metropolitane

Continuiamo l’esame del recente Decreto 25 luglio 2023, pubblicato sulla G.U. n. 181 dello scorso 4 agosto, con cui la Ragioneria Generale dello Stato ha integrato l’Allegato 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, prevedendo, dopo il paragrafo 9.3, l’inserimento, fra gli altri, del paragrafo 9.3.5, relativo al processo di bilancio delle province e delle città metropolitane.

Secondo la circolare, le disposizioni del paragrafo 9.3.1 (ossia, quelle generali per il nuovo processo di bilancio degli EE.LL. e sui quali ci siamo soffermati nei giorni scorsi) si applicano, in quanto compatibili, anche alle province e alle città metropolitane, tenuto conto della specificità del ruolo svolto dai rispettivi organi nel processo di predisposizione e approvazione del bilancio di previsione.

In particolare, le province provvedono all’approvazione del bilancio di previsione, predisposto seguendo le fasi descritte nel par. 9.3.1, rispettando le tempistiche di seguito indicate:

  • in attuazione dell’art. 174 del TUEL, il Presidente della Provincia predispone lo schema di bilancio di previsione da presentare all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno.
  • lo schema di bilancio di previsione è tramesso all’Organo di Revisione per il parere previsto dall’art. 239, comma 1, lettera b) del TUEL, secondo le modalità previste nel paragrafo 9.3.1.
  • entro il 10 dicembre il Consiglio adotta lo schema di bilancio, su proposta del Presidente della Provincia, e lo sottopone all’Assemblea dei Sindaci, che rende il proprio parere entro il 20 dicembre.
  • il Consiglio approva in via definitiva il bilancio di previsione entro il 31 dicembre.

 

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