L’art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) ha dato l’avvio ad un processo di ricognizione dei beni immobili della P.A..
Il perimetro soggettivo, individuato dall’art. 2, comma 222, periodo undicesimo, è delimitato dalle Amministrazioni identificate ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dalle Amministrazioni comprese nell’elenco redatto dall’ISTAT (cosiddetto settore S13), ai fini della costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche.
Il progetto è partito con una rilevazione limitata ai beni immobili – unità immobiliari e terreni – ai sensi dell’art. 2, comma 222, periodo undicesimo. Successivamente, in attuazione di quanto previsto al periodo quattordicesimo dell’art. 2, comma 222, il decreto MEF 30 luglio 2010 ha esteso il perimetro oggettivo della rilevazione alle concessioni ed alle partecipazioni.
Le Amministrazioni devono nominare un Responsabile della comunicazione dei dati, il quale, entro il 31 luglio di ogni anno, deve inviare, esclusivamente per via telematica (tramite gli applicativi dedicati al Progetto Patrimonio della PA), i dati relativi a beni immobili, concessioni e partecipazioni, ovvero, in assenza, attivare semplicemente l’utenza sul Portale.
L’art. 2, comma 222, periodo quindicesimo, prevede la segnalazione delle Amministrazioni inadempienti alla Corte dei Conti.
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