Il monitoraggio dell’organo di revisione in materia di riscossione delle entrate

Come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 106/2023/PRSE, depositata lo scorso 27 luglio, l’organo di revisione del comune, esercitando la propria funzione di collaborazione con l’organo consiliare di cui al comma 1, lettera a) dell’art. 239 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), è chiamato anche ad un’attività di monitoraggio nel tempo della delicata materia riguardante le riscossioni delle entrate proprie dell’ente locale; tali verifiche non riguardano solo l’esame del trend del FCDE, ma anche la valutazione di altri indici, quali, ad esempio:

  • indicatore di velocità di riscossione, che misura la capacità di esazione dei crediti dell’ente e che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
  • tasso di formazione dei residui attivi, che misura il livello di formazione dei residui attivi per effetto della gestione dell’esercizio considerato e che si ottiene calcolando il rapporto tra la differenza degli accertamenti e le riscossioni in c/competenza e gli accertamenti;
  • tasso di smaltimento dei residui attivi, che misura il grado di riscossione dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti che si ottiene calcolando il rapporto tra le riscossioni in conto residui ed i residui passivi iniziali e tutti gli altri indicatori di misurazione delle performance delle entrate di cui all’art. 18-bis del D. Lgs. n. 118/2011.

Secondo i giudici, allorquando dai monitoraggi effettuati sulla riscossione emergano criticità, l’organo di revisione è tenuto a suggerire all’ente locale di intraprendere percorsi virtuosi improntati a maggiore efficienza.

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