L’ente locale, prima di procedere al pagamento della parcella presentata dal proprio difensore, ha il dovere di esaminare la documentazione relativa all’attività svolta dal difensore per valutarne la congruità: è quanto affermato dai giudici contabili della sez. reg. di controllo per la Puglia, nella delib. n. 113/2023/PAR, depositata lo scorso 13 luglio, richiamando la delib. n. 200/2015 della Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Lombardia.
Detta valutazione di congruità risponde all’esigenza di garantire una “attenta e prudente gestione della spesa pubblica”: pertanto, deve tenere conto, “da un lato dell’incertezza dell’esatta individuazione delle voci che potrebbero concorrere alla determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità dovute agli avvocati per l’esercizio della loro attività professionale e dei relativi parametri legali, dall’altro della necessità di scongiurare il rischio di annoverare nella parcella spese oggettivamente superflue o non proporzionali all’opera prestata” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 35/11).
La valutazione di congruità deve “riguardare, non solo la conformità della parcella alla tariffa forense, ma anche il rapporto fra l’importanza e delicatezza della causa e le somme spese per la difesa” (Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Piemonte, delib. n. 35/11, che richiama Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sent. 23 gennaio 2007, n. 1418).