DGUE nel nuovo Codice dei contratti pubblici: le Linee guida aggiornate del MIT (seconda parte)

Continuiamo l’analisi della nota prot. n. 6212 dello scorso 30 giugno, con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha fornito una serie di indicazioni per la compilazione del DGUE nelle procedure di appalto poste in essere dal 1° luglio, alla luce dell’operatività del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 36/2023, aggiornando le Linee guida adottate dal MIT con circolare n. 3 del 18 luglio 2016.

In questa occasione ci occuperemo delle prime due delle sei parti in cui è diviso il DGUE.

Il DGUE rappresenta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. 445/2000 con cui l’operatore economico attesta di:

– non trovarsi in una delle situazioni di esclusione di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V del Codice (artt. da 94 a 98);

– soddisfare i pertinenti criteri di selezione di cui agli artt. 100, 103 e 162 del Codice;

– rispettare, nei casi previsti, le norme e i criteri oggettivi fissati al fine di limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare, ai sensi dell’articolo 70, comma 6, del Codice.

Il DGUE è articolato in sei Parti.

La Parte I contiene le informazioni sulla procedura di appalto e sulla stazione appaltante (o sull’ente concedente).

Le informazioni contenute in questa parte vengono acquisite automaticamente per tutte le procedure di appalto rispetto alle quali sia stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. Di converso, per le gare non soggette all’obbligo di pubblicità sovranazionale, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano le informazioni in modo da permettere l’individuazione univoca della procedura di appalto a cui dette informazioni afferiscono.

Se gli appalti sono suddivisi in lotti e i criteri di selezione sono diversi tra i vari lotti occorre compilare un DGUE per ciascun lotto (o gruppo di lotti con identici criteri di selezione).

La Parte II contiene le informazioni sull’operatore economico e sui soggetti di cui all’art. 94, comma 3, per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni, sull’eventuale affidamento e capacità di altri soggetti (a fini dell’avvalimento) e sul ricorso al subappalto.

In riferimento alle informazioni contenute nella suddetta Parte, relativamente alla Sez. A – Informazioni sull’Operatore economico, si forniscono i seguenti chiarimenti:

1) Riquadro “Operatore economico PMI”. Il fatturato da indicare è quello maturato nel triennio precedente a quello di indizione della procedura, ai sensi dell’art. 100, comma 11, del Codice.

2) Riquadro “Registrazione in elenchi ufficiali”. Qui vengono inserite le pertinenti dichiarazioni degli operatori economici iscritti in elenchi ufficiali di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o che siano in possesso di una certificazione rilasciata da organismi accreditati.

Il possesso di attestazione di qualificazione rilasciata dagli organismi di attestazione (SOA) ai sensi dell’art. 100 del Codice, nonché dai sistemi di qualificazione nei settori speciali ai sensi dell’art. 162 del medesimo Codice, deve essere dichiarata dagli operatori economici in questo riquadro, indicando, in particolare:

– gli estremi dell’attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell’attestazione) alla voce “Fornire il nome dell’elenco o del certificato e il numero di registrazione o certificazione pertinente, se applicabile”;

– se l’attestazione di qualificazione è disponibile elettronicamente, l’indirizzo web, l’autorità o organismo di emanazione, il riferimento preciso della documentazione alla voce “Se il certificato di registrazione o certificazione è disponibile per via elettronica, si prega di indicare dove”;

– se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce l’attestazione alla voce “Indicare i riferimenti su cui si basa la registrazione o la certificazione e, se del caso, la classificazione ottenuta nell’elenco ufficiale”.

Qualora l’iscrizione, la certificazione o l’attestazione sopra indicate non soddisfino tutti i criteri di selezione richiesti, le informazioni da fornire in ordine ai criteri di selezione non soddisfatti nella suddetta documentazione dovranno essere inserite nella Parte IV, Sezioni A, B o C.

3) Riquadro “Forma di partecipazione”. Nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all’art. 65, comma 2 lett. b) c) d) e all’articolo 66, comma 1 lett. g) del Codice, il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici ivi indicate. Pertanto, nel presente riquadro deve essere indicata la denominazione degli operatori economici facenti parte di un consorzio di cui al sopra citato articolo 65, comma 2 lett. b) c) d) o di una Società di professionisti di cui al sopra citato articolo 66, comma 1 lett. g)) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione dev’essere specificata la forma di partecipazione degli operatori economici.

Relativamente alla Sez. B – Informazioni sui rappresentanti dell’operatore economico, si specifica che la dichiarazione da inserire in tale sezione deve riferirsi a tutti i soggetti elencati all’art. 94, comma 3 del Codice e che, nel caso in cui il socio sia una persona giuridica, occorre indicare gli amministratori della stessa.

Per quanto concerne la Sez. C – Informazioni sull’affidamento sulle capacità di altri soggetti, relativamente all’avvalimento di cui all’articolo 104 del Codice, si specifica che sia in caso di avvalimento concluso per acquisire un requisito necessario alla partecipazione alla procedura, sia in caso di avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta, l’operatore economico indica la denominazione degli operatori di cui intende avvalersi e i requisiti oggetto di avvalimento. Si specifica, inoltre, che l’avvalimento finalizzato a migliorare l’offerta va indicato con una formulazione generica in modo da non anticipare alcun elemento dell’offerta, a cui può essere collegato l’incremento premiale. Si evidenzia che le imprese ausiliarie, compilano un DGUE distinto con le informazioni richieste dalla Sezione A e B della presente Parte, dalla Parte III, dalla Parte IV se espressamente previsto dal bando, dall’avviso o dai documenti di gara e dalla Parte VI.

Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione presentata dal concorrente.

In ordine alla Sez. D – Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento, relativamente al subappalto di cui all’art. 119 del Codice, si specifica che l’operatore deve indicare le prestazioni o le lavorazioni che intende subappaltare. Se l’operatore economico ha deciso di subappaltare una parte del contratto, ciascun subappaltatore, a seguito dell’autorizzazione al subappalto da parte della stazione appaltante o ente concedente, dovrà compilare il DGUE.

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