Le prassi contra legem non giustificano l’irregolare operatività dell’economo

A fronte di una irregolare operatività non rispettosa del regolamento economale, l’economo non può giustificarsi adducendo prassi amministrative consistenti in “direttive verbali” e richieste “per le vie brevi” degli amministratori (i quali per legge non sono titolari di alcun potere di gestione salvo casi eccezionali), o dei responsabili dei servizi comunali, posto che, a monte della emissione del buono d’ordine dell’economo, deve esservi un formale provvedimento motivato del responsabile del servizio destinatario della prestazione remunerata a mezzo della cassa comunale: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. giurisd. per la Calabria, nella sent. n. 115/2023, depositata lo scorso 21 giugno.

Le prassi sopra indicate sono, comunque, contra legem e non possono, pertanto, costituire esimente per l’agente contabile, che è tenuto, per legge e per regolamento, allo scrupoloso rispetto della disciplina in materia, la quale impone, tra l’altro, l’obbligo di rifiutare l’ordinazione e il pagamento di spese non ammissibili.

A ciò si aggiunga che l’economo comunale, scelto in ragione della “comprovata capacità e professionalità”, deve “attenersi, scrupolosamente, alle norme fissate con il presente regolamento” e, pertanto, deve rifiutarsi di “eseguire qualsiasi operazione ivi non riconducibile”.

Pertanto, l’agente contabile, in forza dei principi generali della contabilità pubblica, della disciplina in materia di enti locali e della espressa previsione regolamentare sopra richiamata, non avrebbe dovuto ordinare e, quindi, pagare la spesa in assenza di un provvedimento motivato del responsabile del servizio che lo mettesse nella condizione di valutare la riconducibilità della stessa alle previsioni regolamentari e, comunque, anche in presenza di “direttive verbali” o “richieste per le vie brevi”, avrebbe dovuto rifiutare il pagamento della spesa, a seguito di analitica valutazione della sua ammissibilità ai sensi del regolamento economale che lo stesso è tenuto a effettuare in forza delle norme che regolano l’uso della cassa economale.

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