Come è noto, l’operatore che ha un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35, per potersi dichiarare in regola con gli obblighi derivanti dalle norme in materia di diritto al lavoro dei disabili, l’operatore economico deve avere alle proprie dipendenze almeno un soggetto disabile (TAR Lazio, Roma, sez. I, sent. 11 settembre 2018, n. 9266) e tale requisito deve essere posseduto non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all’aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità, “risultando sufficiente, per giustificare la misura espulsiva, che lo stesso, quand’anche posseduto al momento della presentazione della domanda, sia venuto meno (ancorché temporaneamente) durante lo svolgimento della procedura” (così TAR Veneto, sez. I, sent. 10 gennaio 2017, n. 12).
Secondo quanto affermato recentemente dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 21 giugno 2023, n. 380, non può costituire adempimento dei suddetti obblighi il conferimento di un incarico ad un’agenzia privata di selezione del personale finalizzata al reperimento di un lavoratore disabile da parte di un concorrente alla gara che, al momento della partecipazione; conseguentemente, è legittima l’esclusione dalla procedura, in ossequio a quanto disposto dall’art. 80, comma 5, lett. i), del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), secondo cu le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico che non presenta la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, in materia di norme per il diritto al lavoro dei disabili, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito.
Ricordiamo che detto art. 17 stabilisce che “le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, pena l’esclusione”. Al raggiungimento delle soglie dimensionali previste dall’art. 3, comma 1, della citata legge, il datore di lavoro è tenuto ad assolvere l’obbligo di avviamento al lavoro delle persone disabili, nella misura indicata dalla medesima disposizione.