Accertamento di trasferimenti a rendicontazione: il warning della Corte dei conti

Secondo quanto previsto dal punto 3.6 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, in caso di trasferimenti a rendicontazione, l’Ente beneficiario ha titolo ad accertare le entrate con imputazione ai medesimi esercizi cui sono stati registrati gli impegni da parte dell’Ente erogatore ovvero, nel caso in cui l’erogatore non adotti il principio della competenza finanziaria potenziata, agli esercizi in cui l’Ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato; ciò significa che l’Ente beneficiario è tenuto ad imputare i trasferimenti in entrata solo all’esercizio in cui prevede di effettuare la relativa rendicontazione.

Conseguentemente, come evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 85/2023/PRSE, depositata lo scorso 12 giugno, non è rispettoso del principio contabile richiamato il comportamento del Comune che imputa tutte le relative entrate al primo esercizio.

Tale principio contabile, del resto, altro non è che espressione del generale principio della contabilità finanziaria potenziata, in base al quale possono essere iscritte in bilancio solo obbligazioni che si prevede saranno esigibili nell’esercizio.

Diversamente operando – vale a dire iscrivendo in entrata i contributi a rendicontazione prima del verificarsi della condizione legittimante il maturare del credito nei confronti del soggetto erogante – l’Ente andrebbe a sovrastimare le entrate relative all’esercizio in cui esse vengono in tal modo anticipatamente imputate, con conseguente rischio per i complessi equilibri del bilancio, attraverso

una dilatazione della capacità di spesa.

Vero è che, in tale evenienza, una iscrizione di pari importo al fondo pluriennale vincolato neutralizza tale effetto espansivo. Tuttavia, la errata contabilizzazione dei contributi a rendicontazione rileva di per sé, in quanto:

  • da un lato, essa è in grado di compromettere il valore dei parametri obiettivi di cui all’art. 242 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000);
  • dall’altro lato, fornisce una rappresentazione alterata dei principali aggregati del bilancio, nel mancato rispetto, quindi, dei principi di veridicità (per il quale il bilancio deve rappresentare le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio), attendibilità (per il quale le previsioni devono essere basate su fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse), correttezza (che impone il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la redazione dei documenti contabili) e comprensibilità (per il quale l’articolazione del sistema di bilancio deve essere tale da facilitarne la comprensione e permetterne la consultazione rendendo evidenti le informazioni previsionali, gestionali e di rendicontazione in esso contenute).

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