Già in passato, la giurisprudenza contabile (cfr. Sezione delle Autonomie, delib. n. 23/SEZAUT/2019/FRG) ha avuto modo di precisare il controllo sugli equilibri finanziari “è rivolto a finalizzare l’abituale raffronto tra fattispecie e parametro normativo all’adozione di misure atte anche a garantire il rispetto degli equilibri di bilancio (sentenza Corte Cost. n. 198/2012). Trattasi di un controllo “dinamico” perché collegato in qualche modo al più ampio principio del pareggio di bilancio e perché l’attività di gestione viene guidata anche dalle misure correttive suggerite dalla Corte dei conti”.
Richiamando tale principio, la Corte dei conti, sez. reg. di contr. per la Sardegna, nella delib. n. 63/2023/VSGC, depositata lo scorso 6 giugno, ha stigmatizzato il comportamento di un Comune nel quale:
- il controllo sugli equilibri finanziari non era stato integrato con il controllo sugli organismi partecipati;
- il responsabile del servizio finanziario non aveva adottato specifiche linee di indirizzo e coordinamento per l’ordinato svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari.
Secondo i giudici, tali circostanze dovevano qualificarsi come significative criticità nell’organizzazione dell’attività di controllo sugli equilibri finanziari, con conseguente raccomandazione all’ente di procedere alla implementazione di questa tipologia di controllo.