Corretto utilizzo del fondo funzioni fondamentali: il warning della Corte dei conti
Proposta all'accompagnamento del piano strategico

Non è possibile utilizzare le risorse del fondo funzioni fondamentali per l’acquisto di uno scuolabus: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Lombardia, nella delib. n. 134/2023/PRSE, depositata lo scorso 30 maggio, considerato che il sistema emergenziale di sostegni economici agli enti locali, introdotto a seguito della crisi da Covid-19, è oggetto di una disciplina, che, pur complessa e talvolta di non agevole interpretazione, si caratterizza, tuttavia, per specifica finalizzazione e temporaneità.

Proprio con riferimento all’acquisto di uno scuolabus tramite utilizzo delle risorse di cui all’art. 106 del DL n. 34/2020, la giurisprudenza contabile aveva già precisato (richiamando anche i chiarimenti resi da RGS con Faq n. 32/21.01.2021, per cui: “Resta in ogni caso esclusa la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo [di cui all’art. 106 del Dl n. 34/2020 e all’art. 39 del d.l. n. 104/2020] per finanziare l’acquisto degli scuolabus”), che “l’emergenza pandemica ha legittimato unicamente spese di natura temporanea e non per l’acquisto di beni durevoli, come del resto stabilito dall’art. 39, comma 1 bis, del d.l. 104 del 2020 e dall’art. 1 del d.l. 111 del 2020, che, al fine di consentire l’erogazione dei servizi di trasporto in conformità alle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, hanno consentito ai comuni di utilizzare le risorse del Fondo di cui all’art. 106, comma 1, del d.l. 34 del 2020 (cd. Fondone) e di cui all’art. 44, comma 1, del d.l. 104 del 2020 rispettivamente per il finanziamento di servizi aggiuntivi di trasporto scolastico e di trasporto pubblico locale destinato anche a studenti” (sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, delib. n. 28/2022/PAR).

Nel caso specifico, l’organo di revisione aveva invitato il Comune a prevedere, in sede di rendiconto, un vincolo pari alla somma utilizzata per l’acquisto del mezzo.

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