Alla scrittura privata non autenticata di mero riconoscimento di debito, ai fini dell’imposta di registro, si applica l’art. 4, parte II della tariffa, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro (DPR n. 131/1986) che assoggetta ad imposta fissa (oggi pari a € 200), in caso d’uso, le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale: è quanto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sent. n. 7682 del 16 marzo 2023.
Come rilevato dalla Corte, nel Testo Unico manca una previsione espressa sul trattamento fiscale ai fini dell’imposta di registro della ricognizione di debito, con la conseguenza che, nel tempo, si sono avuti diversi orientamenti contrastanti:
- una prima tesi ha ritenuto che la ricognizione di debito possa farsi rientrare nell’ambito dell’art. 9 della tariffa, parte I, del Testo Unico, che assoggetta all’imposizione proporzionale nella misura del 3% “gli atti diversi da quelli altrove indicati aventi ad oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale” (Cass., n. 24107/14);
- una seconda tesi ha affermato che, laddove dalla ricognizione non risulti l’esistenza dell’atto costitutivo di un rapporto patrimoniale sottostante, di modo che non è dato verificare se per esso risulti già versata o meno l’imposta dovuta, la dichiarazione, priva di contenuto patrimoniale, non comportando alcuna innovazione rispetto all’obbligazione contratta, deve ricondursi alla previsione di cui all’art. 3, parte prima, della tariffa, che prevede l’assoggettamento all’imposta proporzionale nella misura dell’1% degli “atti di natura dichiarativa, relativi a beni o rapporti di qualsiasi natura”, sempre soggetti all’obbligo di registrazione in termine fisso (Cass., n. 15190/2021 e n. 3379/2020);
- un terzo orientamento ritiene che la ricognizione di debito abbia natura meramente dichiarativa, poiché si limita a confermare un’obbligazione già esistente; conseguentemente, essendo una mera dichiarazione di scienza, è applicabile l’art. 4, parte II, della tariffa, secondo cui sono assoggettate, in caso d’uso, a imposta di registro in misura fissa le scritture private non autenticate non aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale (Cass., n. 15268/2021 e n. 481/2018).
L’ultimo orientamento è stato ritenuto preferibile, confermando la natura dichiarativa della ricognizione di debito.
La Corte ha anche evidenziato che il deposito di documento ai fini probatori in procedimento contenzioso non costituisce “caso d’uso” in relazione all’art. 6 del Testo Unico.