Consigliere comunale componente del Consiglio Direttivo di un ente pubblico: i chiarimenti dell’ANAC

Come è noto, l’art. 7, comma 1, lett. c), del Decreto Legislativo n. 39/2013 dispone che “A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l’incarico, ovvero nell’anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, […] non possono essere conferiti: […] c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale».

Con il recente Atto del Presidente del 3 maggio 2023, fasc. 1638/2023, l’ANAC ha evidenziato che è dirimente, ai fini dell’operatività della norma, l’incarico in destinazione che si intende conferire.

Invero, per “incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico”, si intendono “gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”. Conseguentemente, l’incarico di membro del Consiglio Direttivo di un ente pubblico in assenza di deleghe gestionali non rientra nell’ipotesi di inconferibilità di cui all’art. 7, co. 2, lett. d), limitata, invece, ai soli incarichi di Presidente, amministratore delegato o assimilabili.

L’Autorità ha anche ricordato che la disposizione in esame richiede espressamente, affinché possa trovare applicazione, che il Comune – della medesima Regione – abbia una popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

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