La trasmissione del prospetto contenente le spese di rappresentanza alla competente sezione territoriale della Corte dei conti è un preciso obbligo legislativamente previsto ed è da stigmatizzare il comportamento del Comune che, per due anni consecutivi, omette tale adempimento: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Lazio, nella delib. n. 93/2023, depositata lo scorso 10 maggio.
Come è noto, l’art. 16, comma 26, del DL n. 138/2011, convertito dalla Legge n. 148/2011, prevede che “le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all’articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000” e che tale prospetto deve essere “trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti” e “pubblicato, entro dieci giorni dall’approvazione del rendiconto, nel sito internet dell’ente locale”.
Il d.m. 23 gennaio 2012, in attuazione dell’ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale elencare le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali; il documento è compilato a cura del segretario comunale e del responsabile del servizio finanziario, nonché sottoscritto dai predetti soggetti e dall’organo di revisione.
Il prospetto in parola, inoltre, va debitamente compilato e trasmesso alla Corte dei conti anche nel caso in cui l’ente non abbia sostenuto alcuna spesa di rappresentanza.