L’economo non può disporre pagamenti in presenza di una deficienza di cassa ed utilizzando giacenze della cassa economale relativa al precedente esercizio, in attesa di restituzione: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Veneto, nella sent. n. 28/2023, depositata lo scorso 2 maggio, stigmatizzando l’operato dell’economo comunale che, anteriormente all’erogazione dell’anticipazione del primo trimestre 2015, aveva effettuato spese prive di adeguata copertura, utilizzando i residui del fondo economale dell’esercizio precedente.
Tale modus operandi, infatti, è in contrasto con uno dei principi che presiedono alla gestione economale, ossia l’assenza di residui tipica della gestione di cassa da parte dell’economo; inoltre, si creerebbe una inammissibile commistione tra due diverse gestioni, relative ad esercizi diversi, e per di più in violazione del principio dell’obbligo di copertura delle spese in quanto “la capienza della dotazione finanziaria iniziale è conditio sine qua non della legittimità della spesa il cui rispetto grava sull’agente contabile economo”(sez. App. Sicilia, sent. n. 187/2021, nel medesimo senso, ex aliis, sez. Molise, sent. n. 71/2014; sez. Sicilia, sent. n. 5/2021).