In materia di relazione di fine mandato, le lacune nel richiamo alle deliberazioni e ai rilievi formulati dalla Corte dei conti nei confronti dell’Ente nel periodo considerato determinano il mancato rispetto dell’art. 4, comma 4, del Decreto Legislativo n. 149/2011, che impone la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento agli “eventuali rilievi della Corte dei conti” (lett. b): è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il Lazio, nella delib. n. 80/2023/VSG, depositata lo scorso 27 aprile.
Sotto questo profilo, i giudici hanno rilevato che l’ente, pur avendo osservato gli obblighi di stesura, pubblicazione e invio alla sezione della relazione di fine mandato, ha violato in parte qua il principio di trasparenza previsto dall’art. 4 del citato Decreto Legislativo n. 149/2011.
L’importanza di fornire alla comunità amministrata una corretta e completa informazione delle criticità evidenziate dalla magistratura contabile, quale garante dei principi costituzionali e comunitari di imparzialità e sana gestione da parte delle amministrazioni pubbliche nell’interesse dei consociati, si rinviene anche nell’art. 31 del Decreto Legislativo n. 33/2013, laddove statuisce che le PP.AA. pubblicano “tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti, riguardanti l’organizzazione e l’attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici”.