È illegittimo il diniego del Comune sull’istanza di accesso presentata da un operatore economico ed avente ad oggetto la documentazione relativa al servizio reso per l’ente locale e rimasto impagato: è quanto evidenziato dal TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, nella sent. 17 aprile 2023, n. 602.
Nel caso di specie, il Comune aveva stipulato una convenzione con una società cooperativa per la gestione di un progetto S.P.R.A.R., per il quale non era stato corrisposto il relativo compenso da parte dell’ente locale; conseguentemente, la cooperativa aveva chiesto copia della relazione del revisore riguardante la rendicontazione del servizio svolto e copia dei pagamenti effettuati dal Comune.
I giudici calabresi, nel riconoscere la legittimità dell’istanza di accesso c.d. difensivo ex artt. 22 e 24, comma 7, della Legge n. 241/1990, hanno ribadito rilevanza del nesso di strumentalità necessaria tra la documentazione richiesta e la situazione finale che l’istante intende curare o tutelare, senza che l’amministrazione possa legittimamente sindacare la fondatezza o la pertinenza delle azioni che l’interessato intenda intraprendere ed essendo sufficiente che questo fornisca elementi idonei a dimostrare in maniera chiara e concreta la sussistenza di un tale astratto interesse che ricolleghi la domanda d’accesso ai documenti (ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, sent. 9 marzo 2020, n. 1664).
Alla luce della disciplina di cui agli artt. 22 ss. della L. n. 241/1990 e della riportata giurisprudenza, sussistendo un evidente collegamento tra la posizione soggettiva della società cooperativa e la documentazione oggetto di accesso, riconducibile alla convenzione perfezionata con il Comune e funzionale all’esercizio del diritto di difesa, il TAR ha disposto l’annullamento del provvedimento tacito di diniego, con conseguente ordine alla P.A. di consegnare alla società cooperativa richiedente copia della documentazione indicata nell’istanza ostensiva.