Periodo imposta 2017: esclusa la definizione agevolata somme dopo controllo automatizzato dichiarazioni

In materia di definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, prevista dall’art. 1, commi da 153 a 159, della Legge di bilancio 2023 (Legge n. 197/2022), con la recente risposta ad interpello n. 307/2023 dello scorso 27 aprile, l’Agenzia ha precisato che la definizione agevolata non può trovare applicazione nel caso di anomalie sulla dichiarazione Mod. 770 relativa al periodo di imposta 2017, visto che il citato comma 153 considera solo le comunicazioni di irregolarità riferite ai periodi d’imposta 2019, 2020 e 2021;

Ricordiamo che il comma 153 dispone che “Le somme dovute dal contribuente a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le quali il termine di pagamento di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero per le quali le medesime comunicazioni sono recapitate successivamente a tale data, possono essere definite con il pagamento delle imposte e dei contributi previdenziali, degli interessi e delle somme aggiuntive. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte non versate o versate in ritardo”.

Il successivo comma 155 prevede, invece, che “1. Le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e 54bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il cui pagamento rateale ai sensi dell’articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, è ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite con il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. 2. Sono dovute le sanzioni nella misura del 3 per cento senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo”.

La definizione disposta dal comma 153 è, dunque, circoscritta alle sole somme richieste a seguito del controllo automatizzato “delle dichiarazioni relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021”.

 

 

image_pdfScarica PDF articoloimage_printStampa articolo
Condividi!

Caricamento riuscito. Grazie!