È necessario che i processi di alienazione delle partecipazioni o di liquidazione delle società vengano definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi: è quanto ribadito dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Liguria, nella delib. n. 121/2023/PRSE, depositata lo scorso 24 aprile.
In particolare, sulla tematica dell’eccessiva durata della procedura di liquidazione, rilevata l’assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura, i giudici contabili hanno evidenziato come, in ogni caso, vadano evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa. A tal proposito, hanno richiamato in linea generale anche quanto affermato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo (deliberazione n. 19/SSRRCO/2020), secondo cui “L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.