Legittimo l’accesso alla documentazione correlata ad un verbale elevato dalla Polizia Municipale

È legittima l’istanza di accesso, avanzata dal trasgressore di una norma del Codice della strada e destinatario di un verbale elevato dalla Polizia Municipale per divieto di sosta alla documentazione correlata sia a tale divieto sia al verbale: è quanto ribadito dal TAR Campania, Napoli, sez. VII, nella sent. 11 aprile 2023, n. 2207.

Nel caso specifico, il proprietario sosteneva di aver parcheggiato la propria autovettura in uno stallo con strisce blu, in assenza di alcun segnale di divieto e pagando il dovuto tramite tagliando orario; ciononostante, gli era stato notificato un verbale per divieto di sosta e, conseguentemente, aveva chiesto l’accesso:

  • al provvedimento comunale di istituzione del divieto di sosta temporanea, comprensivo della sanzione accessoria della rimozione del veicolo;
  • agli atti ricognitivi o le ordinanze relative all’installazione dei cartelli o degli altri mezzi appropriati che dovevano essere collocati sulla strada almeno quarantotto ore prime per rendere noto tale divieto, ove effettivamente redatti;
  • copia dell’estratto della relata di notifica del verbale.

I giudici, dopo aver dichiarato illegittimo il silenzio del Comune dinanzi all’istanza di accesso, hanno ricordato che, in via generale ed in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza amministrativa:

  • ai sensi dell’art. 22 comma 2, della Legge n. 241/1990, l’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e così assicurarne l’imparzialità e la trasparenza;
  • conseguentemente, il comma 3 del medesimo art. 22 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della medesima legge);
  • l’interesse all’ostensione deve essere finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22, comma 1, lett. b), della Legge n. 241/1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sent. n. 7 del 24 aprile 2012).
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