Integrazione della Linee Guida per attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR: seconda parte

Continuiamo ad esaminare l’integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori grazie alla Circolare n. 16 del 14 aprile scorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dipartimento della RGS, Ispettorato Generale per il PNRR.  Vediamo, di seguito, quali sono le principali fasi inerenti ai processi di gestione e controllo delle Misure PNRR, nel cui ambito prevedere l’utilizzo degli strumenti informativi a supporto:

  • la banca dati ORBIS è utile:
  • nella verifica delle compagini societarie, anche ai fini dell’individuazione dei titolari effettivi dichiarati dai Soggetti Attuatori delle progettualità PNRR selezionate dalle Amministrazioni centrali titolari delle Misure PNRR;
  • nella verifica delle compagini societarie, anche ai fini dell’individuazione delle titolarità effettive dichiarate dagli appaltatori/sub-appaltatori selezionati dai Soggetti Attuatori di interventi PNRR in esito a procedure di gara;
  • il sistema antifrode ARACHNE viene utilizzato:
  • nella attività di competenza dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR volte al monitoraggio periodico dei rischi di frode dei progetti/investimenti, dei Soggetti Attuatori delle operazioni e dei relativi contraenti (cfr. par. 4.1.3 della Strategia generale antifrode per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Tale attività consente, altresì, di garantire la corretta informazione circa lo stato di rischiosità dei progetti ad altri soggetti direttamente o indirettamente coinvolti nell’attuazione delle misure PNRR che non sono abilitati all’accesso diretto alla piattaforma (es: Enti/Amministrazioni attuatrici di natura privata, Soggetti gestori, Soggetti Attuatori, ecc.);
  • nelle attività di analisi del rischio dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR finalizzata al campionamento di procedure e/o spese rendicontate dai Soggetti Attuatori da sottoporre ai controlli amministrativi di competenza (cfr. par. 6.3.2 delle Linee Guida);
  • nelle attività di verifica dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR delle dichiarazioni rese in merito all’assenza di conflitti di interessi (cfr. par. 6.3.3 delle Linee Guida) attraverso la consultazione di Schede informative specifiche relative al soggetto da analizzare15;
  • nello svolgimento di interrogazioni puntuali dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR e/o ulteriori analisi ed approfondimenti istruttori (specifici focus), in particolare in relazione ai possibili casi di frode, corruzione e conflitto d’interessi16;
  • il sistema antifrode PIAF-IT trova applicazione:
  • nell’attività di verifica dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR dell’assenza di doppio finanziamento tramite interrogazioni puntuali dello strumento utili a riscontrare la presenza di progettualità simili o analoghe in capo al medesimo soggetto, meritevoli di ulteriori approfondimenti (cfr. par. 6.3.3 delle Linee Guida)17;
  • nello svolgimento di interrogazioni puntuali dell’Amministrazione centrale titolare di Misure PNRR e/o ulteriori analisi ed approfondimenti istruttori (specifici focus), in particolare in relazione ai possibili casi di frode, corruzione e conflitto d’interessi.

Si evidenzia che le piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT rappresentano strumenti di supporto ai controlli svolti dalle Amministrazioni centrali titolari di Misure PNRR su potenziali casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento e che le informazioni da questi estrapolabili non rappresentano di per sé elementi probatori ma esclusivamente input informativi utili ai controlli stessi.

Infine, è opportuno segnalare che le Amministrazioni abilitate all’utilizzo di tali strumenti “antifrode” devono sempre garantire che:

  • il trattamento dei dati sia svolto esclusivamente al fine di individuare, nel corso delle pertinenti attività di verifica e controllo previste dalle Linee Guida, potenziali rischi di frode, corruzione, conflitto di interessi e doppio finanziamento;
  • venga fornita la corretta informazione ai Soggetti Attuatori relativamente all’utilizzo dei dati ad essi riferiti, disponibili nelle banche dati esterne, esclusivamente al fine di calcolare gli indicatori di rischio e/o supportare le attività di verifica;
  • le evidenze, ovvero i risultati del calcolo di rischio derivanti da tali strumenti, non vengano in alcun modo resi pubblici, in quanto esclusivamente utilizzabili per le attività di verifica e, pertanto, soggetti a specifiche condizioni di protezione dei dati.

 

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