La funzione della relazione di fine mandato

La relazione di fine mandato risponde al principio di accountability degli amministratori locali, i quali sono chiamati a dare conto della propria gestione, al fine di favorire e rendere effettivo il controllo democratico dei cittadini, in occasione delle elezioni amministrative; essa costituisce, quindi, uno strumento di conoscenza dell’attività svolta dagli amministratori nell’esercizio delle rispettive funzioni nella fase di passaggio da una consiliatura all’altra, in cui deve essere fotografata la reale situazione finanziaria dell’ente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg di contr. Toscana, nella delib. n. 93/2023/VSG del 20 aprile scorso (richiamando Sezione delle Autonomie, delib. n. 15/SEZAUT/2015/QMIG).

In quest’ottica, la relazione di fine mandato si inserisce nel novero degli strumenti volti a garantire la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico a favore degli elettori.

Come disposto dall’art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, tale documento contiene, infatti, la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte durante il mandato, con specifico riferimento a:

  1. sistema ed esiti dei controlli interni;
  2. eventuali rilievi della Corte dei conti;
  3. azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
  4. situazione finanziaria e patrimoniale, con indicazione delle eventuali carenze riscontrate nella gestione degli enti controllati dal comune o dalla provincia ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del codice civile, e delle azioni intraprese per porvi rimedio;
  5. azioni intraprese per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando, come parametro di riferimento, realtà rappresentative dell’offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;
  6. quantificazione della misura dell’indebitamento provinciale o comunale.

Al fine di agevolarne la stesura, il comma 5 del medesimo art. 4 ha previsto l’adozione di uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Tali schemi sono stati adottati – d’intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ex art. 3 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n. 281 – con decreto del Ministro dell’Interno di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 26 aprile 2013 (G. U. n. 124 del 29 maggio 2013).

Per garantire l’attendibilità dei dati in essa rappresentati, la relazione deve essere certificata dall’Organo di revisione dell’ente locale, entro e non oltre 15 giorni dalla sottoscrizione; nei tre giorni successivi la relazione e la certificazione devono essere trasmesse dal Presidente della provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Come chiarito dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG citata, l’esame delle relazioni di fine mandato “deve ritenersi inscrivibile nell’ambito delle molteplici funzioni di controllo assegnate alle Sezioni regionali e caratterizzate da finalità di tutela degli equilibri di bilancio e di coordinamento della finanza pubblica”.

Le sezioni regionali sono tenute pertanto a verificare, in primo luogo, il rispetto formale, da parte degli Enti, degli adempimenti e della relativa tempistica imposti dal legislatore. La giurisprudenza contabile, sia a livello centrale (cfr. SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, sent. n. 28/2019/DELC), sia a livello locale (cfr., ex multis, sez. reg. di contr. Basilicata, delib. n. 24/2018/VSG; sez. reg. contr. Liguria, delib. n. 86/2018/VSG e delib. n. 85/2017/VSG; sez. reg. di contr. Umbria, delib. n. 58/2017/VSG; sez. reg. di contr. Molise, delib. n. 133/2017/VSG; sez. reg. di contr. Veneto, delib. n. 419/2014/VSG), ha inoltre precisato che la funzione di controllo affidata alla Corte dei conti deve estendersi anche all’accertamento del rispetto dei contenuti previsti dal Decreto Interministeriale del 26 aprile 2013, primi fra i quali gli eventuali rilievi posti dagli organismi esterni di controllo, al fine di assicurare la sana gestione finanziaria degli enti territoriali e il rispetto degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea. Infine, nell’ottica di trasparenza nei confronti dei cittadini-elettori, il legislatore ha prescritto che la relazione di fine mandato e la certificazione siano pubblicate sul sito istituzionale della provincia o del comune da parte del Presidente della Provincia o del Sindaco entro i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall’organo di revisione dell’ente locale, con l’indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il legislatore ha previsto, al comma 6 dell’ art. 4 del Decreto Legislativo n. 149/2011, specifiche misure sanzionatorie nei casi di mancata redazione e di mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente della relazione di fine mandato; più precisamente, tali misure consistono in sanzioni di tipo pecuniario (riduzione della metà, per le tre successive mensilità, dell’indennità di mandato e degli emolumenti, rispettivamente, per il Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, per il responsabile del servizio finanziario del Comune o per il segretario generale) e in obblighi di disclosure (il Sindaco deve dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell’ente).

Le SS.RR. in sede giurisdizionale in speciale composizione, con la sent. n. 28/2019/DELC, hanno ulteriormente precisato che dal tenore letterale della normativa testé citata emerge con chiarezza la volontà del legislatore di equiparare, anche ai fini sanzionatori, la mancata predisposizione della relazione con la sua mancata pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente; difatti, è solo la pubblicazione che dà effettiva attuazione al principio di trasparenza, consentendo forme di “controllo diffuso” da parte dei consociati che abbiano interesse a valutare il corretto esercizio dei poteri pubblici. Pertanto, l’inadempimento di ogni singolo obbligo previsto dalla sequenza procedimentale descritta dal citato articolo 4 costituisce il presupposto di applicabilità della sanzione, facendo così ritenere che la redazione-certificazionecontrollo-pubblicazione siano tappe insopprimibili, predisposte al fine di coniugare i principi di “buon andamento” e “trasparenza” dell’azione amministrativa (così, Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, sentenza n. 28/2019/DELC).

Con la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG, la Sezione delle Autonomie, corroborando l’indirizzo già manifestato dalla giurisprudenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ha inoltre precisato come “in assenza di un’espressa attribuzione normativa, la disposizione prevista dal comma 6 dell’art. 4 del D. Lgs. n. 149/2011 si collochi tra le disposizioni precettive connotate da finalità di tutela della finanza pubblica, che spetta all’ente locale portare in attuazione. L’applicazione della sanzione pecuniaria è, 6 quindi, di esclusiva spettanza dell’ente locale e, in particolare, deve essere attuata dagli uffici dell’Ente appositamente preposti alla liquidazione delle competenze”.

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