Sono assoggettate all’imposta di bollo sia le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione sia il conseguente provvedimento concessorio: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 298/2023 dello scorso 19 aprile.
L’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. n. 642/1972, il quale all’art. 1, co. 1, stabilisce che «Sono soggetti all’imposta (…) gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa».
Inoltre, il comma 2 prevede che «Le disposizioni del presente decreto non si applicano (…), se non espressamente previsti dalla tariffa, agli atti amministrativi dello Stato, delle Regioni, delle province, dei comuni e dei loro consorzi».
La richiamata Tariffa allegata al d.P.R. n. 642 del 1972 prevede all’articolo 3 che è dovuta l’imposta di bollo fin dall’origine sulle istanze dirette «agli uffici e agli organi anche collegiali dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni […] tendenti ad ottenere un provvedimento amministrativo».
La medesima Tariffa prevede all’art. 4 che il tributo in questione è dovuto per gli «Atti e provvedimenti degli organi dell’Amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni (…) rilasciati (…) a coloro che ne abbiano fatto richiesta».
Pertanto, le istanze dirette ad ottenere un provvedimento amministrativo dalle Amministrazioni dello Stato e dagli enti territoriali scontano l’imposta di bollo, così come il relativo provvedimento emesso.
In base all’art. 95 del d.P.R. n. 616 del 1977, «Le funzioni amministrative concernenti l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono attribuite ai comuni, salva la competenza dello Stato per l’assegnazione di alloggi da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio».
Inoltre, l’art. 24 della Legge n. 39 del 2017 stabilisce, al comma 1, che “I comuni, (…) provvedono all’espletamento delle procedure per l’accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica…” e al comma 2 che “I comuni, nello svolgimento delle procedure di selezione di cui al comma 1, possono avvalersi della collaborazione delle ATER, previa stipula di apposita convenzione”.
Il Comune, infatti, nell’espletamento delle attività relative all’assegnazione e alla gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, delega all’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER) gli adempimenti connessi e può, inoltre, avvalersi della collaborazione dell’ATER, sulla base di apposita convenzione. Ne consegue che gli atti e provvedimenti emanati dalle Aziende a ciò preposte, con riferimento ai descritti adempimenti, sono riconducibili allo svolgimento di una funzione amministrativa per conto dell’ente territoriale.
Le istanze di ospitalità di soggetti terzi presso alloggi di edilizia residenziale pubblica in locazione possano essere presentate “all’ente proprietario o delegato”, che emette la relativa autorizzazione.
Pertanto:
- le predette istanze sono riconducibili all’ambito applicativo dell’art. 3 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 642/1972, con pagamento, quindi, dell’imposta di bollo nella misura di € 16 per ogni foglio;
- il relativo provvedimento di autorizzazione emanato dal Direttore dell’Azienda delegata competente sconta l’imposta di bollo ai sensi dell’art. 4 della medesima Tariffa.