Il controllo collaborativo e sugli equilibri finanziari degli EE.LL. da parte della Corte dei conti

Come ricordato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. per l’Emilia-Romagna, nella delib. n. 42/2023/PRSE, depositata lo scorso 4 aprile, in seguito alla riforma del Titolo V Parte II della Costituzione, la Legge 5 giugno 2003, n. 131, concernente “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3” ha previsto in capo alla Corte dei conti forme di controllo cd. “collaborativo” nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni (art. 114 Cost.), finalizzate alla verifica del rispetto degli equilibri di bilancio da parte delle autonomie territoriali, in osservanza dei vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (art. 117 Cost.).

La successiva L. 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria 2006), ha poi previsto, per gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l’obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell’esercizio di competenza, in base a criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti.

Nelle intenzioni del legislatore tale adempimento deve dare conto, in particolare, del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell’osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, u.c., della Costituzione nonché di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alla quale l’amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall’Organo di revisione.

Chiamata a pronunciarsi sulle citate disposizioni, la Corte Costituzionale ha affermato che tale forma di controllo esterno è da ritenere “ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità”, concorrendo “alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell’equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno” (ex multis, sent. n. 179/2007), e altresì che tale nuova attribuzione trova diretto fondamento nell’art. 100 Cost., il quale – come noto – assegna alla Corte dei conti il controllo successivo sulla gestione del bilancio come controllo esterno e imparziale, dovendosi quindi intendere il controllo sulla gestione del bilancio dello Stato esteso, alla luce del mutato quadro costituzionale di riferimento, ai bilanci di tutti gli enti pubblici che costituiscono, nel loro insieme, la finanza pubblica allargata (art. 97, C. 1, Cost.).

L’art. 3, comma 1, lett. e), del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge n. 213/2012, ha introdotto nel TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000) l’art. 148-bis (“Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminino i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, del vincolo previsto in materia di indebitamento dall’art. 119, ultimo comma, della Costituzione, nonché della sostenibilità dello stesso, dell’assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate la Corte costituzionale (sent. n. 60/2013) ha evidenziato come l’art. 1, commi 166-172, della Legge n. 266/2005 e l’art. 148-bis del TUEL abbiano istituito  tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate a evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio.

Pertanto, tali forme di controllo si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l’autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, c. 1, della L. Cost. 20 aprile 2012, n. 1, che, nel comma introdotto a modifica dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle Pubbliche Amministrazioni ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili ai sensi dell’art. 148-bis, comma 3, del TUEL, la sezione regionale di controllo ritiene comunque necessario richiamare l’attenzione dell’Ente, in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza, affinché siano adottate le opportune misure di autocorrezione.

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