Rinegoziazione mutui EE.LL. 2023: le scadenze

Come indicato nella circolare Cassa Depositi e Prestiti n. 1303/2023 (https://www.cdp.it/resources/cms/documents/Circolare_CDP_1303_04-04-2023_Rinegoziazione_mutui_2023.pdf), dal 6 al 26 aprile è possibile procedere alla rinegoziazione dei mutui in essere da parte di Comuni, Province e Città Metropolitane intestatari di prestiti ordinari e flessibili, con oneri di ammortamento interamente a proprio carico, inclusi quelli oggetto di precedenti rinegoziazioni concessi prima del 1° gennaio 2022 e in ammortamento al 1° gennaio 2023, e scadenza successiva al 31/12/2027, con debito residuo al 1° gennaio 2023 pari ad almeno 10.000 euro.

Tali enti possono rimodulare il profilo di rimborso dei prestiti corrispondendo dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024 quote capitale pari allo 0,25% del debito residuo rinegoziato unitamente alle relative quote interessi. Dal 30 giugno 2025 e sino a scadenza dei prestiti, le rate di ammortamento semestrali, comprensive di capitale ed interessi, saranno costanti.

Sarà possibile, inoltre scegliere se mantenere la scadenza post rinegoziazione invariata o se ridurla di 3 anni, per i soli prestiti con scadenza originaria successiva al 31 dicembre 2036.

Il tasso d’interesse post rinegoziazione sarà fisso anche per i prestiti attualmente calcolati a tasso variabile.

Dopo l’adesione, entro il 5 maggio andranno trasmesse le deleghe di pagamento; entro il 22 maggio sarà concluso il contratto.

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