Può riconoscersi l’aliquota IVA del 10%, prevista dal numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al Decreto IVA (DPR n. 633/1972), nel caso di un prodotto oftalmico in formato monodose, classificato come medicamento terapeutico alla voce 3004 da parte dell’ADM: è quanto evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 257/2023, pubblicata lo scorso 20 marzo.
Secondo la norma citata, sono soggette all’aliquota IVA del 10% le cessioni aventi a oggetto «medicinali pronti per l’uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale».
La classificazione alla voce 3004 è fondamentale, secondo l’Agenzia, per la corretta individuazione dell’aliquota IVA applicabile; tale voce riguarda i «Medicamenti (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto».
Nel caso specifico, la relativa classificazione è stata ritenuta pertinente, in quanto il prodotto:
- era confezionato in dosi per la vendita al minuto,
- riportava in etichetta, sulla confezione e nel foglietto illustrativo i disturbi o i sintomi per i quali il prodotto deve essere utilizzato, le istruzioni per l’uso, le avvertenze, modi e tempi di somministrazione,
- era utilizzato solo per un uso specifico (in ambito oftalmico),
- presentava un principio attivo in concentrazione nota.