Mancata redazione del piano di riequilibrio: scatta l’obbligo di dissesto

Una volta innescato l’iter di ricorso alla procedura di riequilibrio, la mancata redazione ed approvazione del piano entro i 90 giorni successivi alla data di efficacia della delibera consiliare, con cui si è scelto detto strumento di risanamento, determina un’ipotesi di dissesto necessitato ex art. 243-quater, comma 7, del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), senza che possa trovare spazio la considerazione dei motivi della mancata adozione del piano stesso: è quanto affermato dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 14 marzo 2023, n. 73.

In questo senso depone l’interpretazione logico-letterale della parte iniziale dell’art. 243-quater, comma 7, chiara nel riconnettere la declaratoria del dissesto necessitato al fatto oggettivo della “mancata presentazione del piano entro il termine di cui all’articolo 243-bis, comma 5”, a prescindere dalle ragioni per cui tale presentazione non sia avvenuta.

Scelta legislativa, questa, suggerita da evidenti esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, che in questa delicata materia sarebbero state pregiudicate ove la legge avesse annesso rilevanza ad elementi non oggettivi diversi dalla legittima adozione della delibera di riequilibrio e dalla mancata adozione del susseguente piano nel termine di legge.

I giudici molisani hanno anche richiamato la giurisprudenza contabile, secondo cui:

  • “la scadenza del termine perentorio di cui all’art. 243-bis, comma 5, produce ipso iure gli effetti di cui all’art 243-quater, comma 7, del TUEL connessi alla mancata presentazione del piano (…), effetti del tutto sottratti alla disponibilità dell’ente, che al verificarsi della fattispecie ipotizzata non può revocare la delibera di approvazione del piano di riequilibrio, né adottare alcun atto se non quelli preordinati alla dichiarazione di dissesto secondo la disciplina di cui al già richiamato art. 6, comma 2 del d.lgs. 149/2011” (Corte dei conti, Sez. Aut., delib. n. 22/2013/QMIG);
  • la vana scadenza del suddetto termine “implica quale conseguenza ineludibile ex lege l’applicazione dell’articolo 243 quater, comma 7, del Tuel e l’attivazione della procedura prevista dall’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2011, con l’assegnazione al Consiglio Comunale, da parte del Prefetto, di un termine non superiore ai 20 giorni per la dichiarazione di dissesto” (Sez. Aut., delib. n. 25/2016 e n. 58/2015);
  • le ipotesi tassativamente elencate dall’art. 243-quater, comma 7, del Tuel vanno qualificate come fattispecie legali tipiche di condizioni di dissesto, che si aggiungono a quelle già previste dall’art 244 del Tuel e comportano l’obbligo della sua dichiarazione” (Sez. Aut., delib. n. 5/2018; SS.RR., sent. n. 32/2018, n. 29/2018).

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