Come previsto dall’art. 11, comma 6, lettera j), del Decreto Legislativo n. 118/2011, è obbligatorio allegare al rendiconto la relazione sulla gestione che illustri “gli esiti della verifica dei crediti e debiti reciproci con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate. La predetta informativa, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tale caso l’ente assume senza indugio e comunque non oltre il termine dell’esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della conciliazione delle partite debitorie e creditorie”.
Tale prassi risponde ai principi di buona amministrazione ed al principio di veridicità dei bilanci dell’ente locale e della partecipata (Corte costituzionale – sentenza n. 239/2012). La discrasia contabile, con l’andar del tempo, rischia di determinare la formazione di debiti fuori bilancio e di alterare gli equilibri finanziari dell’ente locale.
La Corte dei conti, sez. reg. di contr. per il veneto, nella delib. n. 80/2023/PRSE, depositata lo scorso 10 marzo 2023, la norma si pone l’obiettivo di arginare il disallineamento delle poste debitorie e creditorie che, talvolta, si riscontrano nei bilanci della singola partecipata e dell’ente socio.
L’obiettivo, pertanto, è quello di “offrire” dati certi circa i rapporti finanziari tra l’ente pubblico e la partecipata e di stimolare, se necessario, processi di correzione di eventuali discordanze” (Corte dei conti, Sezione Controllo 13 Lombardia – delibera n. 479/2013/PAR). L’obbligo di dare dimostrazione della conciliazione dei rapporti debitori/creditori in origine previsto, per gli enti locali, dal D.L. n. 95/2012, è stato successivamente esteso a tutti gli enti territoriali (art. 11, comma 6, lettera j, del Decreto Legislativo n. 118/2011).
I giudici veneti hanno ribadito la necessità dell’integrità nell’assolvimento dell’adempimento previsto dal legislatore, in ordine alla circolarizzazione dei crediti/debiti verso le varie partecipazioni dirette e indirette, e dal richiedere l’asseverazione e conciliazione delle eventuali posizioni da parte dell’Organo di revisione dell’Ente e di quello dell’organismo partecipato, al fine di evitare eventuali scostamenti che possano alterare e/o pregiudicare il mantenimento degli equilibri finanziari dell’Ente.