Nomina del RPCT nei piccoli comuni: le indicazioni dell’ANAC

Con atto del Presidente (fasc. UVMACT n. 4410/2022/SA dell’8 febbraio scorso), l’ANAC, nel prendere atto delle problematiche inerenti la designazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per  carenza di organico di un comune di piccole dimensioni, ha ritenuto opportuno rammentare gli orientamenti dell’Autorità sui piccoli comuni, laddove – come precisato nel PNA 2016 (Determinazione ANAC n. 831 del 3.8.2016) – “l’esigua dimensione organizzativa, la proiezione esclusivamente locale delle scelte amministrative e la conseguente frammentazione della strategia di contrasto alla corruzione tra le molteplici realtà locali rappresentino gravi ostacoli a un efficace contrasto alla corruzione”.

L’Autorità ha, pertanto, già fornito ai piccoli comuni indicazioni volte a favorire forme di aggregazione, facendo leva sul ricorso a unioni di comuni e a convenzioni, oltre che ad accordi, per stabilire modalità operative semplificate, sia per la predisposizione del PTPCT sia per la nomina del RPCT.

Il primo strumento menzionato dal PNA 2016 è quello dell’Unione di comuni di cui all’art. 32 del TUEL (Decreto Legislativo n. 267/2000), con predisposizione di un unico PTPCT, distinguendo tra funzioni svolte dai singoli comuni associati e funzioni svolte dall’Unione, quale ente con autonoma personalità giuridica di diritto pubblico. Rientrano tra le competenze dell’Unione la predisposizione, l’adozione e l’attuazione del PTPCT, pur tenuto conto che la mappatura dei processi, l’individuazione delle aree di rischio e la programmazione delle misure di prevenzione rimangono attività in capo all’ente che svolge direttamente le funzioni, in attuazione del criterio dell’esercizio della funzione. L’art. 1, comma 7, della Legge n. 190/2012, inoltre, in un’ottica di semplificazione, dispone che «nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza»: nel PNA 2016 viene specificata questa possibilità, riconoscendo la possibilità di nominare un unico RCPT nel solo caso in cui sia stata associata la funzione di prevenzione della corruzione, poiché in caso contrario ogni ente, che redige in autonomia il proprio piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), dovrà anche nominare un Responsabile.

Il secondo strumento individuato è la convenzione di cui all’art. 30 del TUEL. A differenza di quanto previsto per l’Unione, che crea a tutti gli effetti un nuovo ente giuridico, se gli enti decidono di adottare lo strumento della convenzione per lo svolgimento associato di funzioni, non è in ogni caso possibile redigere un solo PTPCT, poiché appunto assunto il nuovo soggetto giuridico. Si avrà, quindi, un PTPCT per le funzioni associate, elaborato dal comune capofila, e un PTPCT per ogni singolo comune, con riferimento alle funzioni non associate, ferma la possibilità di adozione del Piano in forma semplificata nel caso di comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Il terzo e ultimo strumento è quello dell’accordo ai sensi dell’art. 15 della Legge n. 241/1990, unicamente allo scopo di definire in comune i PTPCT di ogni singolo ente, in un’ottica di semplificazione; ogni ente aderente dovrà, in ogni caso, redigere il proprio PTPCT e nominare il RPCT.

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