Mantenimento di residui attivi risalenti: il warning della Corte dei conti

Il mantenimento dei residui attivi oltre il termine ordinario di prescrizione costituisce un’evenienza eccezionale, che deve essere oggetto di adeguata ponderazione da parte dell’ente: è quanto evidenziato dalla Corte dei conti, sez. reg. di contr. Sicilia, nella delib. n. 69/2023/PRSP, depositata lo scorso 3 marzo.

I giudici hanno ricordato l’importanza di un’attenta analisi dei residui attivi, tenuto conto che un cospicuo importo degli stessi, specie se relativo ad esercizi risalenti nel tempo, pregiudica una trasparente determinazione della gestione di competenza, nonché del risultato di amministrazione.

Peraltro, un costante monitoraggio dei residui attivi consente all’Amministrazione di effettuare una corretta e consapevole determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui determinazione non può prescindere, difatti, da un’attenta ricognizione dei residui attivi.

A tale proposito, in applicazione delle previsioni di cui al punto 9.1 dell’Allegato 4/2 al Decreto Legislativo n. 118/2011, relativo alla gestione dei residui (sia attivi sia passivi), la Corte ha ricordato che in ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

  • la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell’esigibilità del credito;
  • l’affidabilità della scadenza dell’obbligazione prevista in occasione dell’accertamento o dell’impegno;
  • il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
  • la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio.

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

  1. i crediti di dubbia e difficile esazione;
  2. i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
  3. i crediti riconosciuti insussistenti, per l’avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo
    accertamento del credito;
  4. i debiti insussistenti o prescritti;
  5. i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
  6. i crediti ed i debiti imputati all’esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all’esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

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