Il divieto di pantouflage: le indicazioni dell’ANAC

Con atto del Presidente dello scorso 22 febbraio (fasc. UVCAT 649/203), l’ANAC è tornata sulla corretta applicazione del c.d. divieto di pantouflage, ossia il divieto in capo agli ex dipendenti pubblici che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per le PP.AA. di essere assunti dagli stessi soggetti privati destinatari dei provvedimenti.

Nel caso specifico, in particolare, è stato chiesto all’Autorità:

  • di chiarire la definizione di “attività lavorativa o professionale in destinazione”;
  • la corretta interpretazione di tale espressione;
  • se possa annoverarsi tra le fattispecie consentite la titolarità, presso un ente privato, di una carica sociale quale componente di un consiglio di amministrazione, senza deleghe di gestione;
  • se il carattere onorario dell’incarico possa assumere rilievo.

L’ANAC ha richiamato quanto già rappresentato nel PNA 2022, approvato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023, in merito all’attività lavorativa o professionale svolta presso un soggetto privato destinatario dell’attività della P.A. In relazione a tale espressione, l’Autorità ha valutato sia da preferire un’interpretazione ampia, in quanto l’attività lavorativa o professionale in questione va estesa a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale con i soggetti privati e, quindi, a:

  • rapporti di lavoro a tempo determinato o indeterminato;
  • incarichi o consulenze a favore dei soggetti privati.

Sono esclusi dal pantouflage gli incarichi di natura occasionale, privi, cioè, del carattere della stabilità. Invero, l’occasionalità dell’incarico fa venire meno anche il carattere di “attività professionale” richiesto dalla norma, che si caratterizza per l’esercizio abituale di un’attività autonomamente organizzata.

Peraltro, l’Autorità ha già avuto modo di chiarire che gli incarichi ricoperti presso gli organi di amministrazione siano da ricomprendere nell’ambito di applicazione del c.d. divieto di pantouflage in quanto organi a cui competono in generale le scelte gestionali dell’impresa e in quanto tali idonei a generare il rischio di cattura dell’interesse pubblico, rischio che il divieto in esame intende scongiurare.
Invero, ai fini dell’applicazione del divieto di pantouflage, occorre considerare non solo le funzioni personalmente imputabili al soggetto preso a riferimento, ma anche quelle dell’organo in cui è incardinato.
Alla luce di quanto sopraesposto, con riferimento al caso concreto sottoposto alla sua attenzione, l’ANAC ha affermato che anche l’incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di un ente privato destinatario dell’attività della PA rientra nell’ambito di applicazione del c.d. divieto di pantouflage quale incarico in destinazione.

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