Legittima la revoca dell’aggiudicazione se l’appaltatore non consente la consegna urgente dei lavori

È legittimo la revoca dell’assegnazione dei lavori se l’appaltatore, con il proprio comportamento omissivo, non consente la consegna urgente dei lavori, espressamente prevista dal bando: è quanto affermato dal TAR Umbria, sez. I, nella sent. 24 febbraio 2023, n. 94.

Nel caso specifico, in particolare, la consegna urgente non era avvenuta in quanto l’aggiudicatario, nonostante l’esplicita richiesta da parte della stazione appaltante, non provvedeva a consegnare il piano operativo di sicurezza, il programma esecutivo dettagliato dei lavori, la cauzione definitiva, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità e il nominativo dell’impresa in possesso dei requisiti di qualificazione per i lavori della specifica categoria.

La decisione conferma il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui è legittima la revoca/decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento da parte dell’aggiudicatario “dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto” (Consiglio di Stato, sez. V, sent. 14 dicembre 2021, n. 8321; sent. 2 ottobre 2014, n. 4918; TAR Lazio, Roma, sez. III, sent. 11 agosto 2020, n. 9150).

Del pari, deve ritenersi legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione “attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto”, come anche la pretesa della stazione appaltante di ottenere a tal scopo il “programma esecutivo dei lavori che, ai sensi del DM 49/2018, l’impresa aggiudicataria deve presentare prima dell’inizio dei lavori” (TAR Toscana, sez. I, sent. 19 aprile 2022, n. 527).

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