Calcolo della soglia per l’esclusione dalla gara per violazioni fiscali: le indicazioni della giurisprudenza

Ai fini dell’esclusione dalla partecipazione a gare pubbliche degli operatori economici che hanno commesso violazioni fiscali/contributive, la soglia limite dei € 5.000 prevista dalla legge deve essere calcolata complessivamente, a nulla rilevando che la molteplicità delle violazioni sia costituita da importi singolarmente inferiori: è quanto evidenziato dal TAR Emilia Romagna, Parma, sez. I, nella sent. 21 febbraio 2023, n. 70

Nel caso concreto, un Comune aveva disposto la revoca dell’affidamento del servizio assicurativo a causa dell’omesso pagamento di imposte, da parte dell’aggiudicatario che, complessivamente computate, superavano la soglia dei € 5.000, evidenziando che: “è sufficiente ad integrare la gravità della sanzione espulsiva di cui all’art. 80 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che l’ammontare “complessivo” di una o più cartelle di pagamento non pagate raggiunga l’importo di euro 5.000, così come indicato all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e come confermato da giurisprudenza costante” e che “l’attivazione del procedimento di segnalazione all’ANAC di cui al comma 12 dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 è conseguenza automatica del provvedimento di esclusione, come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale, nonché insensibile a eventuali valutazioni volte a evidenziare la non imputabilità a colpa della violazione che ha comportato l’esclusione”.

L’art. 80, comma 4, del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016) sul punto, infatti, recita: “un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse” e specifica che “costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”, ossia superiore a € 5.000.

Peraltro, l’art. 48-bis, comma 1, del DPR n. 602/1973 richiamato dall’art. 80, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, laddove stabilisce la predetta soglia di gravità ai fini dell’operatività della causa escludente, prevede espressamente che l’importo di € 5.000 concerne l’omesso “versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo” e, per condivisibile giurisprudenza, la reiterazione della violazione, anche di importo singolarmente inferiore alla somma di € 5.000,00, risulta in sé un elemento che depone per l’inaffidabilità dell’operatore economico, laddove l’ammontare complessivo delle irregolarità superi la soglia prevista dal legislatore (vedi TAR Sardegna, sez. I, sent. 1 febbraio 2022, n. 72).

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